Whistleblowing

Natissa SGR S.p.A., in conformità al quadro normativo vigente, ha istituito un sistema interno volto a consentire le c.d. Segnalazioni Whistleblowing da parte di soggetti interni/esterni in relazione ad atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme nazionali e/o europee applicabili alle attività della SGR. Il sistema garantisce la riservatezza dei dati e delle informazioni personali del segnalante, del presunto responsabile della violazione e di altri soggetti coinvolti, assicurando al contempo la tutela del segnalante da possibili condotte ritorsive e/o discriminatorie.

Le segnalazioni devono essere effettuate:

  • in buona fede
  • includendo dettagli precisi sulle circostanze temporali e spaziali in cui si è verificato l’evento segnalato
  • fornendo una chiara descrizione dei fatti, comprese le informazioni generali o altri elementi che consentano di identificare il soggetto coinvolto nella segnalazione.
  • è utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di soggetti che possano contribuire a circostanziare quanto segnalato.

La SGR precisa che non sono meritevoli di tutela le segnalazioni basate su meri sospetti o voci di corridoio o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

Nello specifico, possono essere segnalati i comportamenti che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo della SGR;
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativamente a appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
  7. tutte le comunicazioni aventi ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di violazioni, potenziali o effettive, della disciplina applicabile alla SGR ovvero di fatti e circostanze che possano recare un danno alla stessa o a terzi.

Inviare una segnalazione tramite i canali interni

È possibile inviare una segnalazione al Responsabile Whistleblowing ovvero al Referente del canale residuale, individuato tra i membri dell’Organismo di Vigilanza di Natissa:

Per maggiori informazioni sul Portale e sui canali di segnalazione, si invita a consultare la relativa Procedura Whistleblowing.

Tempi di risposta

Il Responsabile Whistleblowing rilascerà e invierà al segnalante:

  • specifico avviso di ricevimento entro 7 giorni con contestuale convocazione nel caso in cui sia stato richiesto un incontro in presenza;
  • riscontro sul processo di segnalazione – entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della segnalazione – riguardante, ad esempio, l’archiviazione della segnalazione, l’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un’autorità competente per ulteriori indagini.

Inviare una segnalazione tramite canali esterni

È possibile segnalare una violazione anche attraverso i canali esterni.

Per le violazioni del TUF e degli atti dell’Unione Europea direttamente applicabili nelle stesse materie, la segnalazione può essere inviata a:

  1. Consob, secondo le procedure pubblicate sul sito internet
  2. Banca d’Italia, in base alle istruzioni comunicate sul sito internet

Inoltre, quando:

  • non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

la segnalazione può essere inviata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le specifiche procedure pubblicate sul sito internet.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI CANALI DI SEGNALAZIONE

Documenti in evidenza:

Policy Natissa Whistleblowing
Informativa